Remissione in bonis: tutto quello che devi sapere sul Sismabonus acquisti
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti sul Sismabonus acquisti, un incentivo fiscale per l’acquisto di immobili antisismici. Questo bonus è una detrazione Irpef che si applica all’acquisto di immobili realizzati con interventi di demolizione e ricostruzione in zone sismiche, offrendo una riduzione del rischio sismico. La detrazione, che può essere del 75% o dell’85%, è fino a un massimo di 96.000 euro e si applica non a chi effettua i lavori, ma a chi acquista l’immobile.
Il focus della recente Risposta n. 467/2023 dell’Agenzia delle Entrate, datata 24/11/2023, è stato su un caso specifico di un’impresa di costruzione che ha acquistato un’area in zona sismica “3” per demolire e ricostruire edifici con ampliamento volumetrico, allo scopo di vendere gli appartamenti beneficiando del Sismabonus. Questa impresa ha inoltre stipulato un contratto preliminare per la vendita di un appartamento, un vano cantina, un posto auto e arredi facenti parte del complesso in costruzione, con la possibilità per gli acquirenti di optare per lo sconto in fattura tramite il Sismabonus.
Riguardo al caso in esame, non è stata presentata l’asseverazione richiesta dal DM 58/2017, essenziale per l’accesso al Sismabonus acquisti da parte dell’acquirente. Quest’ultima deve essere fornita dall’impresa al momento della richiesta o della presentazione del titolo abitativo.
Di fronte a questa situazione, sono state poste all’Agenzia delle Entrate diverse domande: se il Sismabonus acquisti e lo sconto in fattura sono applicabili a tutte le unità del nuovo complesso immobiliare, anche se questo ha una volumetria maggiore rispetto all’edificio originario; se è possibile usufruire del Sismabonus acquisti anche in caso di presentazione tardiva dell’asseverazione, utilizzando la remissione in bonis; chi è responsabile del pagamento della sanzione per la remissione in bonis e quale è l’importo della sanzione; e infine, se è possibile usufruire anche del bonus mobili.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile accedere al Sismabonus acquisti anche con un ampliamento volumetrico dell’edificio originario, quindi tutti gli acquirenti di tutte le unità immobiliari possono richiedere questa agevolazione. Per quanto riguarda la remissione in bonis, è stato ricordato che questa disposizione è stata introdotta con l’articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
Questa forma di ravvedimento permette ai contribuenti di correggere dimenticanze in relazione ad adempimenti formali, consentendo loro di usufruire di benefici fiscali o regimi opzionali qualora possiedano i requisiti sostanziali previsti dalla normativa.
La remissione in bonis, che prevede una sanzione di 250 euro, consente di presentare documenti mancanti entro i termini della prima dichiarazione dei redditi utile per beneficiare di detrazioni fiscali. Per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito, è possibile ricorrere alla remissione in bonis se i documenti vengono integrati prima di comunicare all’Agenzia delle Entrate la propria scelta.
Nel caso specifico, poiché l’acquirente non ha ancora inviato comunicazioni relative allo sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate, l’impresa può presentare in ritardo l’asseverazione necessaria, inizialmente dovuta con il titolo abilitativo, versando la sanzione prevista dalla remissione in bonis. Questo consentirà all’acquirente di richiedere il Sismabonus acquisti.
Il Fisco precisa che la sanzione è a carico del soggetto responsabile per l’adempimento tempestivo, nel caso specifico la società costruttrice. L’asseverazione si applica a tutto il complesso immobiliare e non a singoli appartamenti, pertanto è prevista una sola sanzione per l’intero adempimento omesso.
In merito al bonus mobili in abbinamento al Sismabonus acquisti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che coloro che usufruiscono del Sismabonus acquisti possono anche richiedere il bonus mobili. Quest’ultimo è disponibile per i contribuenti che beneficiano della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del TUIR, legato al bonus ristrutturazioni, dalla quale derivano sia il Sismabonus che il Sismabonus acquisti.
La circolare n. 17/E del 2023 specifica che, tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio elencati nelle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del TUE, sono inclusi anche quelli mirati alla riduzione del rischio sismico. Pertanto, il bonus mobili è concesso anche ai contribuenti che beneficiano sia del sismabonus che del Superbonus previsto dal comma 4 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, noto come decreto Rilancio.
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